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Regione Toscana. Legge Regionale n. 5 del 27-01-2004

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche). 

(B.U.R.T. n. 4 del 4.2.2004)



Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge: 

ARTICOLO 1 
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/1997
1. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è così sostituita: 
"(Risorse geotermiche e minerarie)".
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 è così sostituito: 
"1. I contributi di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) come modificata dalla legge 8 novembre 1995, n. 470, dovuti dal soggetto utilizzatore in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3MW che utilizzano risorse geotermiche, sono così stabiliti:
a) 0,001148 euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) 0,000574 euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alla Regione.".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 45/1997, sono inseriti i seguenti commi:
"1bis. I contributi, come stabiliti dal comma 1, decorrono a partire dalla produzione geotermoelettrica 2003; gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 1995, n. 470 concernente modifiche alla l. 896/1986, sono stabiliti per un importo pari al 100 per cento della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.1ter. La Regione e i comuni geotermici destinano il gettito dei contributi come determinati dal comma 1, e i canoni previsti dall'articolo 17 della l. 896/1986 secondo quanto disposto al comma 8 del medesimo articolo.".
4. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole "del comma 2 e del punto b) comma 3 dell'art. 17 della citata legge 9 dicembre 1986, n.896," sono sostituite dalle parole: "dell'articolo 17, comma 2, della l. 896/1986 e dell'articolo 7, comma 1, lettera b, della l.r. 45/1997,".
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 sono aggiunti i seguenti commi:
" 3bis. La consegna di cui all'articolo 35 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), da parte del concessionario della miniera e delle sue pertinenze all'amministrazione ha luogo mediante un atto di consegna accettato dall'amministrazione. L'atto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'amministrazione, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza. Fino all'accettazione, il titolo minerario si intende prorogato solo per quanto attiene agli oneri e agli impegni del concessionario derivanti dalla concessione.3ter. In caso di inerzia o inadempienza il concessionario è comunque tenuto a risarcire ogni danno conseguente l'esercizio della miniera.
3quater. Il gettito dei canoni minerari è tassativamente destinato ai comuni minerari per la promozione di investimenti finalizzati alle migliori utilizzazioni delle aree minerarie, alla tutela ambientale dei territori interessati dalle concessioni minerarie, nonché allo sviluppo socio economico dei territori stessi." . 

Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2004

 

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.01.2004.